La cooperazione tra le Parti include i seguenti tipi di reato: traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e sostanze chimiche come pure gli strumenti e le attrezzature impiegati per la loro produzione, ad es. i reati indicati nell'articolo 3, comma 1 e 2 della Convenzione ONU contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988; crimini riferibili ad attivita' economiche; corruzione; terrorismo; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; traffico di esseri umani; fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro e altri mezzi di pagamento falsificati; falsificazione di documenti ufficiali; reati contro la proprieta'; criminalita' ambientale; traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni, di esplosivi, di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie di importanza strategica come pure di altri materiali impiegati per la produzione di armi di distruzione di massa; traffico illecito di opere d'arte; crimini informatici e telematici. Previo consenso delle Parti, la cooperazione potra' includere qualsiasi altro tipo di reato che le Parti siano reciprocamente interessate a perseguire.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art2 · fonte su Normattiva