Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina, gli organi competenti delle Parti, in conformita' con la loro legislazione nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue: fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini dello Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti; fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per attraversare i confini statali delle Parti; attivita' perpetrate da gruppi di criminalita' organizzata coinvolti nell'immigrazione clandestina.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art7 · fonte su Normattiva