Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore. Le modalita' e le forme di tale collaborazione, nonche' i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordati tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilita' finanziarie.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;216~accordo-art12 · fonte su Normattiva