Art. 4 — Clausole finanziarie
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 21 dicembre 2021
