Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~art4 · fonte su Normattiva