delle Compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere nei punti specificati di una rotta stabilita sul proprio territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto tra cittadini di ciascuna o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della compagnia designata. 2. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sara' permesso subordinatamente ll'approvazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra citato sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed alla permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative che si applicano in quel territorio. 4. Il numero di tale personale, stabilito da un accordo fra le compagnie designate, sara' sottoposto per l'approvazione alle competenti Autorita' delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' ogni assistenza e facilitazione necessarie ai citati uffici e personale.
Testo vigente dal 5 luglio 1999
