di Controversie 1. Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in prima istanza cercare di risolverla per mezzo di negoziati. 2. Se le Parti Contraenti non riuscissero mediante negoziati a raggiungere una soluzione, potranno accordarsi per sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi; qualora non riescano ad accordarsi neppure su questo, la controversia sara', su richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna Parte Contraente e il terzo da eleggersi dai due arbitri cosi' nominati. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di una notifica per mezzo dei canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da parte di un tale tribunale, ed il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non e' nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, puo' nominare un arbitro o piu' arbitri come il caso richiede. In tale caso il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di un terzo Stato e fungera' come Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti Contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione emenata in base al paragrafo 2. di questo articolo. 4. Nessuna controversia concernente qualsiasi tipo di imposta doganale ed ogni altro onere fiscale sara' comunque sottoposta alla procedura del tribunale previsto al paragrafo 2. del presente articolo. 5. Nel caso in cui una Parte Contraente non si conformasse alla decisione presa secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, l'altra Parte Contraente potra' limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi che essa ha garantito in base al presente Accordo alla Parte Contraente in difetto. 6. Ciascuna Parte Contraente sopportera' le spese e la remunerazione del proprio arbitro; il compenso del terzo arbitro e le spese necessarie per esso come anche quelle dovute al funzionamento del collegio arbitrale dovranno essere egualmente divise tre le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 5 luglio 1999
