delle controversie 1. Se una controversia sorge tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'osservanza della presente Convenzione o di ogni Protocollo relativo, tali Parti si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. 2. Se le Parti in causa non possono risolvere la controversia con i mezzi di cui al paragrafo precedente, tale controversia qualora le Parti convengano in tal senso, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato secondo le condizioni de- terminate nell'Annesso VI relativo all'arbitrato. Tuttavia, se le Parti non riescono ad intendersi in vista di sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato esse non saranno sollevate dalla loro responsabilita' di continuare di sforzarsi di risolverla con i mezzi menzionati nel paragrafo 1. 3. Nel ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la presente Convenzione o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, ogni Stato od ogni organizzazione d'integrazione politica o economica possono dichiarare che riconoscono come obbligatoria ipso facto e senza accordo particolare, per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, la presentazione della controversia:
- a)alla Corte Internazionale di Giustizia e/o
- b)ad arbitrato in conformita' con le procedure stabilite all'Annesso VI. Tale dichiarazione deve essere notificata per iscritto al Segretariato che la comunichera' alle Parti.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
