delle controversie tra le Parti Contraenti (1) Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla per via negoziale. (2) Se le Parei Contraenti non riescono a risolvere la controversia per via negoziale, esse potranno sottoporre la controversia alla persona o organo che possano convenire, oppure, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la sottoporranno per decisione ad un Tribunale di tre arbitri che sara' costituito come segue: (a) entro sessanta giorni dal ricevimento di una richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro. Un cittadino di uno Stato che puo' essere considerato neutro in relazione alla controversia, e che dovra' far funzione di Presidente del tribunale, sara' nominato come terzo arbitro mediante accordo tra i due arbitri, entro sessanta giorni dalla nomina del secondo; (b) Qualora le nomine non vengano effettuate entro i limiti di tempo specificati sopra, ciascuna delle due Parti Contraenti potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere, nella sua capacita' personale ed individuale, alla necessaria nomina entro trenta giorni. Qualora il Presidente faccia valere che e' cittadino di uno Stato che non puo' essere considerato come neutro in relazione alla controversia, il Vice-Presidente o il membro piu' anziano che non sia squalificato per il motivo di cui sopra, procedera' alla nomina. (3) Salvo se diversamente stabilito nel presente Articolo o se diversamente convenuto dalle Parti Contraenti, il Tribunale determinera' i limiti della sua giurisdizione e stabilira' la sua procedura. (4) Salvo se diversamente convenuto dalle Parti Contraenti o prescritto dal Tribunale, ciascuna Parte Contraente sottoporra' un memorandum entro quarantacinque giorni dopo che il Tribunale sia stato completamente costituito. Le risposte dovranno pervenire dopo sessanta giorni. Il Tribunale terra' un'udienza a richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente o a sua discrezione, entro trenta giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle risposte. (5) Il Tribunale decidera' in base all'osservanza della legge. Il Tribunale, prima di decidere, potra' in ogni fase della procedura, proporre alle Parti Contraenti che la controversia venga risolta amichevolmente. (6) Il Tribunale si adoperera' al fine di fornire una decisione scritta entro trenta giorni dal termine dell'udienza o, se nessuna udienza ha avuto luogo, successivamente alla data alla quale entrambe le risposte sono pervenute. La decisione sara' presa mediante un voto di maggioranza. (7) Le Parti Contraenti, quindici giorni dopo aver ricevuto la decisione possono presentare richieste per ottenere chiarimenti al riguardo; tali chiarimenti saranno rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta. (8) La decisione del tribunale sara' vincolante per le Parti Contraenti. (9) Ciascuna Parte Contraente sosterra' i costi dell'arbitro che ha nominato. Le altre spese del Tribunale saranno ugualmente ripartite tra la Parti Contraenti comprese le spese sostenute dal Membro della Corte internazionale di Giustizia per l'attuazione delle procedure di cui al paragrafo 2(b) del presente articolo.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
