Art. 4 — Norme di coordinamento
L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione e' consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorita' indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente da' immediato avviso, anche orale, all'autorita' giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente da' immediato avviso, anche orale, all'autorita' giudiziaria competente, che autorizza con decreto. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorita' giudiziaria. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. L'autorita' giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 puo' disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorita' giudiziaria puo' assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento e' emesso entro le successive quarantotto ore. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
