[1]CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "le Parti", DESIDERANDO rafforzare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, HANNO CONVENUTO quanto segue:

[3]Articolo 1 Obbligo dell'assistenza

[4]1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la piu' ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall'articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale nonche' delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure sanzionatone.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art1 · fonte su Normattiva