[1]dei dati nell'ambito dello scambio di dati 1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le amministrazioni doganali tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati uno Stato membro puo', a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte di un altro Stato membro cui essi siano stati trasmessi. 2. Fatte salve le disposizioni della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, qualora, in applicazione della presente convenzione, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni.

  • a)Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorita' ricevente e' ammessa soltanto agli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale autorita' puo' trasmetterli, senza previo consenso dello Stato membro che li ha forniti, alle proprie amministrazioni doganali, alle autorita' responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione di violazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. In tutti gli altri casi di trasmissione e' necessario il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni.
  • b)Nel trasmettere i dati, l'autorita' dello Stato membro ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'autorita' ricevente ne e' informata senza indugio. Essa e' tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorita' ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa Io Stato membro che li ha comunicati.
  • c)Se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica.
  • d)Le autorita' interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati.
  • e)Se richiesto, le autorita' che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche' all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorita' che trasmette i dati deve avere la possibilita' di prendere posizione.
  • f)Gli Stati membri, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. Essi sono altresi' responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorita' che l'ha effettuata, in violazione della convenzione.
  • g)I dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. Lo Stato membro interessato valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati.
  • h)In ogni caso ai dati e' accordata almeno la protezione che lo Stato membro ricevente accorda a dati analoghi.
  • i)Ciascuno Stato membro prende le adeguate misure volte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Ciascuno Stato membro puo' trasferire tali compiti di controllo alle autorita' nazionali di vigilanza indicate all'articolo 17 della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "trattamento dei dati di carattere personale" va intesa in base alla definizione all'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. (1)

[2]----------

[3](1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art25 · fonte su Normattiva