e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

  • a)autorita' richiedente che presenta la domanda;
  • b)misura richiesta;
  • c)oggetto e motivo della domanda;
  • d)leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa;
  • e)ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  • f)esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 13. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima. 4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono pero' essere confermate per iscritto quanto prima possibile. 5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorita' richiesta puo' richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda. 6. L'autorita' richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purche' tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art9 · fonte su Normattiva