[1]Definizioni

[2]1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato:

  • a)l'espressione «Parte contraente» designa l'Italia o il Turkmenistan a seconda del contesto;
  • b)il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione e al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
  • c)il termine «Turkmenistan» designa il territorio del Turkmenistan sul quale il Turkmenistan esercita diritti sovrani e giurisdizione, in conformita' alla legislazione nazionale e al diritto internazionale;
  • d)l'espressione «autorita' competente» designa:
  • i)nel caso dell'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; e
  • ii)nel caso del Turkmenistan, il Servizio tributi dello Stato o un suo rappresentante autorizzato;
  • e)il termine «persona» comprende una persona fisica, una societa' e ogni altra associazione di persone;
  • f)il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • g)l'espressione «societa' quotata in Borsa» designa qualsiasi societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori;
  • h)l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa';
  • i)l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa concordata tra le autorita' competenti delle Parti contraenti;
  • j)l'espressione «piani o fondi comuni d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche' le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;
  • k)il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
  • l)l'espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
  • m)l'espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
  • n)l'espressione «misure per la raccolta delle informazioni» designa le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono a una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
  • o)il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
  • p)l'espressione «questioni tributarie di rilevanza penale» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale penalmente perseguibile secondo quanto previsto dal diritto penale della Parte richiedente, restando inteso che l'espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. 2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione tributaria applicabile in detta Parte sul significato delle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art4 · fonte su Normattiva