[1]Imposte considerate

[2]1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

  • a)in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; l'imposta regionale sulle attivita' produttive; l'imposta sul valore aggiunto; l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni; l'imposta sostitutiva;
  • b)in Turkmenistan, l'imposta sul valore aggiunto; le accise; l'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche; l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sulle risorse naturali; l'imposta sul patrimonio. 2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica a ogni imposta sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti sotto forma di uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art3 · fonte su Normattiva