[1]Verifiche fiscali all'estero

[2]1. Una Parte contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone e per esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L'autorita' competente della seconda Parte notifica all'autorita' competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente di una Parte contraente, l'autorita' competente dell'altra Parte contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte. 3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorita' competente della Parte contraente che effettua la verifica deve quanto prima notificare all'autorita' competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato per lo svolgimento della verifica, le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che effettua la verifica.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art6 · fonte su Normattiva