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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita totale.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 17 dicembre 1934 - Anno XIII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - JUNG - ACERBO

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-12-17;2178~art1 · fonte del testo