e tutela degli investimenti 1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - la conclusione, all'occorrenza, tra gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan di accordi volti ad evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia tagika; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attivita' commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art44 · fonte su Normattiva