finanziari e istituzioni fiscali 1. La cooperazione in materia di servizi finanziari e' volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo di un mercato dei titoli; - lo sviluppo dei servizi bancari, nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo della Repubblica di Tagikistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 2. Le Parti collaborano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Tagikistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art55 · fonte su Normattiva