[1]Servizi finanziari e istituzioni fiscali

[2]1. La cooperazione in materia di servizi finanziari e' volta ad agevolare l'inserimento del Turkmenistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per:

[3]- lo sviluppo di un mercato dei titoli; - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento del Turkmenistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo del Turkmenistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

[4]La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 2. Le Parti cooperano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nel Turkmenistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art56 · fonte su Normattiva