e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~protocollo-art11 · fonte su Normattiva