[1]Esperti e testimoni

[2]Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~protocollo-art11 · fonte su Normattiva