1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
