Per le attivita' derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;218~art3 · fonte su Normattiva