Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 38 — Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo

Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilita' attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art38 · fonte su Normattiva