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Miscellanea
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
- Aggiornato al
- 26 giugno 2012
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Parte I — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
Parte II — Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
Titolo I — Organizzazione degli interventiartt. 2-4
Titolo II — Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubblicheartt. 5-17
Capo I — Interventi regionali
- Art. 5(Definizione degli interventi)
- Art. 6(Attuazione degli interventi)
- Art. 7(Compiti regionali)
- Art. 8(Articolazione degli interventi)
- Art. 9(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione)
- Art. 10(Contributi e finanziamenti per la riparazione)
- Art. 11(Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario)
- Art. 12(Comproprietà degli immobili)
- Art. 13(Alienazione degli immobili)
- Art. 14(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione)
- Art. 15(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione)
- Art. 16(Esecuzione degli interventi)
Capo II — Interventi statali
Titolo III — Attività produttiveartt. 18-26
Capo I — Agricoltura
Capo II — Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione
- Art. 21(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)abrogato
- Art. 22Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo)
- Art. 23(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze)
- Art. 24(Provvidenze per la cooperazione)
- Art. 25(Impiego di lavoratori in cassa integrazione)
- Art. 26(Prestazione di garanzie)
Titolo IV — Norme particolari per le zone disastrateartt. 27-34
- Art. 27(Direttive generali)
- Art. 28(Ricostruzione dei comuni disastrati)
- Art. 29(Attivazione dei piani di recupero)
- Art. 30(Acquisizione di aree)
- Art. 31(Sistemazione idrogeologica)
- Art. 32(Aree da destinare agli impianti industriali)abrogato
- Art. 33(Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato)
- Art. 34Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato)
Titolo V — Progetti regionali di sviluppoartt. 35-38
Titolo VI — Disposizioni in materia di pubblica istruzione e di beni culturaliartt. 39-53
Capo I — Università degli studi della basilicata
Capo II — Facoltà di ingegneria nell'università di salerno
Capo III — Disposizioni varie
Capo IV — Beni culturali
Titolo VII — Norme finaliartt. 54-79
Capo I — Semplificazione delle procedure
Capo II — Disposizioni organizzative
- Art. 60(Comuni e comunità montane)
- Art. 61(Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate)
- Art. 62(Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici)
- Art. 63(Segreteria del CIPE)
- Art. 64(Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL)
- Art. 65(Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico)
- Art. 66(Pubblicità turistica all'estero)
- Art. 67(Potenziamento dell'Istituto geografico militare)
- Art. 68(Prestazione del servizio militare in comuni terremotati)abrogato
- Art. 69(Relazione al Parlamento)
- Art. 70(Proroga delle aspettative)
- Art. 71(Costruzioni nelle zone sismiche)
Capo IV — Agevolazioni fiscali
Capo V — Disposizioni finanziarie
Titolo VIII — Intervento statale per l'edilizia a napoliartt. 80-85
- Art. 80(Procedure)
- Art. 81(Modalità dell'intervento)
- Art. 82(Edilizia in aree esterne al territorio comunale)
- Art. 83(Compiti del CIPE)
- Art. 83-bis(Alloggi disponibili) Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima. Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari. Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta. Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge. Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392
- Art. 84(Attribuzioni degli organi straordinari)
- Art. 84-bis(Programma degli interventi) Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi". Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo"
- Art. 84-terInsediamenti abitativi, commerciali e industriali
- Art. 85(Norma finanziaria)
