Art. 19 — Attivazione dei corsi di laurea
Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalita' scientifica e didattica e alle disponibilita' edilizie e di arredamento dell'Universita', documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvedera' alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 18, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale. I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati. I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle universita' statali o legalmente riconosciute secondo modalita' dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione
Testo vigente dal 18 aprile 1979
