titolo VIII — INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI
- Art. 80 — (Procedure)
- Art. 81 — (Modalità dell'intervento)
- Art. 82 — (Edilizia in aree esterne al territorio comunale)
- Art. 83 — (Compiti del CIPE)
- Art. 83-bis — (Alloggi disponibili) Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima. Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari. Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta. Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge. Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392
- Art. 84 — (Attribuzioni degli organi straordinari)
- Art. 84-bis — (Programma degli interventi) Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi". Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo"
- Art. 84-ter — Insediamenti abitativi, commerciali e industriali
- Art. 85 — (Norma finanziaria)