Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonche' le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso. I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione. Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art83 · fonte su Normattiva