Art. 10 (Convenzione)
DELLA CONSEGNA E CONSEGNA TEMPORANEA 1. La Parte richiesta potra', dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinche' possa essere da essa sottoposta a procedimento penale, o, se e' gia' stata condannata, affinche' possa espiare nel suo territorio la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata richiesta. 2. Anziche' rinviare la consegna, la Parte richiesta potra' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente, alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
