Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 9 (Convenzione)
CAPITALE Se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente, tale pena non sara' pronunciata o, se essa e' gia' stata pronunciata, non sara' eseguita.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
