Art. 15 (Convenzione)
PROVVISORIO In caso di urgenza ciascuna Parte puo' domandare all'altra Parte l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa per via diplomatica o effettuata per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) mediante qualsiasi mezzo di trasmissione che lasci prova scritta. Tale domanda dovra' contenere:
- a)l'indicazione dell'esistenza di uno dei documenti citati al paragrafo secondo, lettera a) dell'art. 12;
- b)la dichiarazione che sara' richiesta l'estradizione;
- c)i dati di identificazione della persona, ove possibile;
- d)l'indicazione del reato per il quale l'estradizione sara' domandata. La Parte richiesta decidera' in conformita' alla propria legge e informera' senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla sua domanda. La persona sottoposta ad arresto provvisorio deve essere rimessa in liberta' allo scadere del quarantacinquesimo giorno dalla data del suo arresto se la Parte richiesta non riceve entro tale termine la domanda di estradizione corredata dai documenti specificati nell'articolo 12. La liberazione non ostera' ad un nuovo arresto e all'estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
