Art. 16 (Convenzione)
DI SPECIALITA' La persona estradata non sara' processata, giudicata, detenuta, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua liberta' personale per un qualsiasi fatto anteriore alla sua consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che nei seguenti casi:
- a)qualora la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. A tal fine la Parte richiedente dovra' presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 12 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni che l'estradato intenda effettuare in ordine alla nuova richiesta. La Parte richiesta concedera' il proprio consenso quando il reato per il quale e' domandato comporta di per se' l'obbligo dell'estradizione ai sensi della presente Convenzione;
- b)qualora la persona estradata, avendo avuta la possibilita' di farlo, non abbia lasciato entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata, oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato. Allorquando la qualificazione giuridica data al fatto venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sara' perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato cosi' nuovamente qualificato consentano la estradizione.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
