Art. 14 (Convenzione)
Qualora venga richiesta l'estradizione di una persona che alla data della domanda sia minore degli anni diciotto, la Parte richiesta, ove la consideri come proprio residente abituale e ove ritenga che l'estradizione ne renderebbe difficile il reinserimento sociale e la riabilitazione, puo' raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni. Tuttavia se quest'ultima Parte insiste nella richiesta, l'estradizione non potra' essere rifiutata per i motivi sopra esposti.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
