Art. 21 (Convenzione)
Ciascuna Parte autorizzera' il transito attraverso il proprio territorio di una persona concessa in estradizione da uno Stato terzo all'altra Parte purche' sussistano i requisiti che consentirebbero l'estradizione della stessa persona dalla Parte richiesta del transito. La Parte interessata fara' richiesta del transito inoltrando, per via diplomatica, una domanda contenente i dati per la identificazione della persona e un resoconto dei fatti riguardanti il caso. Incombera' alla Parte sul cui territorio avra' luogo il trasnsito la custodia della persona che viene estradata. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso di trasporto aereo se nessuno scalo e' previsto nel territorio dell'altra Parte. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte, quest'ultima trattera' la persona da far transitare per un massimo di 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
