Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 22 (Convenzione)
Gli atti ed i documenti previsti dalla presente Convenzione saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
