Art. 25 (Convenzione)
[1]IN VIGORE E DENUNCIA La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ciascuna delle Parti potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto la Convenzione di estradizione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 16 giugno 1886 ed il Protocollo addizionale, firmato a Roma il 9 giugno 1904.
[2]Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[3]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Argentina (firma illeggibile) (firma illeggibile)
Testo vigente dal 10 marzo 1992
