Saranno a carico della Parte richiesta tutte le spese determinate dalla domanda di estradizione sostenute nel suo territorio fino al momento della consegna della persona richiesta; saranno invece a carico della Parte richiedente quelle posteriori a detta consegna. Le spese relative al transito di cui al precedente articolo saranno a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art24 · fonte su Normattiva