Art. 24 (Convenzione)
Saranno a carico della Parte richiesta tutte le spese determinate dalla domanda di estradizione sostenute nel suo territorio fino al momento della consegna della persona richiesta; saranno invece a carico della Parte richiedente quelle posteriori a detta consegna. Le spese relative al transito di cui al precedente articolo saranno a carico della Parte richiedente.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
