Art. 3 (Convenzione)
IN MATERIA FISCALE Per i reati in materia di tasse e imposte, in materia doganale e di cambio, l'estradizione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo precedente, non potra' essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non preveda il medesimo tipo di imposte o di tasse o non contenga il medesimo tipo di disciplina per tali materie che la legislazione della Parte richiedente.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
