Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 8 (Convenzione)
FACOLTATIVO L'estradizione puo' essere rifiutata:
- a)se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale dalle autorita' della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali e' stata domandata;
- b)se i fatti per i quali e' stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del tipo di reato di cui si tratta quando e' commesso all'estero.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
