Art. 2 (Convenzione)
PER I QUALI E' AMMESSA L'ESTRADIZIONE L'estradizione e' ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti, con una pena restrittiva della liberta' personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena piu' severa. Per l'estradizione di persona gia' condannata, la pena ancora da espiare deve essere inoltre non inferiore ad un anno. Quando la domanda di estradizione si riferisce a piu' fatti per alcuni dei quali non ricorra il requisito relativo all'ammontare della pena la Parte richiesta avra' la facolta' di accordare ugualmente l'estradizione anche per questi ultimi.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
