Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 6 (Convenzione)
MILITARI L'estradizione non sara' concessa se il reato per il quale e' stata richiesta costituisce reato per la legge militare e non e' previsto dal diritto comune.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
