Art. 1 (Accordo Protocollo n. 2)
[1]PROTOCOLLO N 2 PRODOTTI SIDERURGICI
[2]ARTICOLO 1
[3]Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonche' ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo
Testo vigente dal 20 agosto 2004
