[1]PROTOCOLLO N. 2 SUI PRODOTTI SIDERURGICI

[3]Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonche' ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-2-art1 · fonte su Normattiva