Art. 12 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Principio di territorialita'
[2]1 Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Croazia
[3]2 Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente
- a)che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel Corso dell'esportazione
[4]3 L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che
- a)i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione,
- b)si possa dimostrare alle autorita' doganali che
- i)le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e
- ii)il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario 4 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.
[5]5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunita' o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti
[6]6 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerate sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2
[7]7 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
[8]8 Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo
Testo vigente dal 20 agosto 2004
