Art. 2 (Accordo Protocollo n. 3)
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Croazia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati
Testo vigente dal 20 agosto 2004
