Art. 18 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR 1
[2]1 In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se
- a)non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure
- b)viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici
[3]2 Ai fitti dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR 1, nonche' i motivi della sua richiesta.
[4]3 Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente
[5]4 I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture
[6]"RILASCIATO POSTERIORI",
[7]5 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR 1
Testo vigente dal 20 agosto 2004
