Art. 19 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1
[2]1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso
[3]2 Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture
[4]"DUPLICATO",
[5]3 Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR 1
[6]4 Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, e' valido a decorrere da tale data
Testo vigente dal 20 agosto 2004
