Art. 31 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Assistenza reciproca
[2]1 Le autorita' doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura
[3]2 Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR 1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti
Testo vigente dal 20 agosto 2004
