[1]Documenti giustificativi

[2]I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in

  • a)una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna,
  • b)documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno,
  • c)documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno,
  • d)certificati di circolazione EUR 1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia a norma del presente protocollo

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-4-art27 · fonte su Normattiva